Agenzia delle dogane, impianti ghost, registro carico e scarico. Da alcuni mesi tutti questi diversi “mondi” si sono trovati a convergere a causa della Determinazione n. 724/RU del 21 marzo 2019, con cui la stessa Agenzia delle Dogane ha definito le regole che vanno osservate dagli impianti di distribuzione stradale di carburante che operano nella cosiddetta modalità non presidiata (e quindi in self-service, i cosiddetti impianti ghost) per la sostituzione obbligatoria del registro cartaceo di carico e scarico con quello telematico.
Facciamo un po’ di ordine e chiarezza dato che sono molti i nostri clienti interessati dalla normativa.
IMPIANTI GHOST: COSA SONO?
Per impianto non presidiato/ghost/self-service è da intendersi un impianto in cui le erogazioni di benzina e gasolio sono effettuate solo a seguito di preventivo consenso di uno o più terminali di piazzale per i pagamenti. Sono quindi i tipici impianti in cui il cliente si serve da solo, dopo avere effettuato il pagamento tramite l’apposito terminale di piazzale. Il nome ghost (fantasma) deriva infatti proprio dal fatto che non ci sia il gestore a presidiare la stazione di servizio.
COSA DICE LA NORMATIVA
Dal 24 maggio 2019 i nuovi impianti di distribuzione di carburante non presidiati (ghost):
Differente è invece la normativa per gli impianti self-service già attivi al 25 marzo 2019. In questo caso infatti la sostituzione del registro cartaceo a favore di quello telematico (e il relativo adeguamento tecnologico dell’impianto), deve essere effettuato entro il 1° gennaio 2020. Questi impianti devono anche procedere con l’installazione di telelivelli nel caso in cui l’erogato annuo complessivo risulta superiore a 3 milioni di litri.
COME FUNZIONA
Il registro telematico è costituito dagli invii telematici giornalieri dei dati di carico e scarico dei carburanti e risiede nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per la precisione la cadenza di invio giornaliera deve essere effettuata entro la mezzanotte del giorno successivo.
Questo significa una cosa importante; vale a dire che la conservazione dei dati del registro telematico attraverso l’archiviazione elettronica nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane sostituisce la custodia degli stessi in formato cartaceo presso l’impianto non presidiato.
Ciò non significa che non possano essere effettuati rilievi e accertamenti per verificare eventuali anomalie o incongruenze tra i dati inviati in formato elettronico e quelli desumibili da verifiche sull’impianto. L’accesso al registro telematico è infatti consentito sia all’esercente che all’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza.
CONCENTRATORE DI STAZIONE E CONCENTRATORE ESTERNO
Scendiamo ulteriormente nel dettaglio spiegando alcuni dettagli tecnici.
Un impianto non presidiato è dotato di colonnine erogatrici, di terminali di piazzale per i pagamenti e di telemisure di livello e di temperatura nei serbatoi di carburante. Tutti questi elementi sono reciprocamente interconnessi, con un elaboratore di controllo e di registrazione dei dati da essi rilevati, denominato concentratore di stazione.
Il concentratore di stazione è connesso, attraverso una rete di comunicazione chiusa e protetta, ad un elaboratore gestito dall’esercente, ubicato in luogo preventivamente denunciato all’Amministrazione finanziaria, denominato concentratore esterno, che consente il monitoraggio da remoto dell’impianto non presidiato e la storicizzazione dei relativi dati fiscali.
Il concentratore esterno consente:
Sono il concentratore di stazione e il concentratore esterno a consentire all’Amministrazione finanziaria, in fase di verifica, la consultazione autonoma dei dati d’interesse fiscale. Le funzioni di consultazione permettono la distinzione, per ciascun prodotto energetico erogato, tra dati rilevati in automatico da quelli inseriti manualmente.
QUALI DATI VANNO INVIATI?
Ora che abbiamo spiegato tecnicamente quali sono gli strumenti coinvolti possiamo passare ai dati. Quelli che vengono inviati telematicamente saranno un riepilogo telematico contenente:
LA SOLUZIONE FORTECH PER IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Forti della nostra esperienza nel settore e con la recente normativa sulla fatturazione elettronica abbiamo creato un servizio molto immediato e intuitivo per la gestione del registro telematico e l’invio all’agenzia delle entrate.
Come puoi notare dalla schermata, le operazioni sono semplicissime:
RIASSUMENDO
Dal 1° settembre è scattato l’obbligo di invio dei corrispettivi telematici anche per le stazioni di servizio con un erogato 2018 pari o superiore a 1,5 milioni di euro. Leggi le info utili per l’accreditamento all’Agenzia delle dogane e i servizi
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